1 Gli emolumenti sono fissati secondo il tempo impiegato.
2 La tariffa oraria è compresa fra 100 e 250 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste.
3 Per le decisioni e le prestazioni di eccezionale entità o di particolare difficoltà o urgenza, l’AFC può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell’emolumento ordinario.
4 Per la riproduzione di documenti e di dati ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera e gli emolumenti sono riscossi conformemente all’allegato.
1 Die Gebühren werden nach Zeitaufwand festgelegt.
2 Der Stundenansatz beträgt je nach erforderlicher Sachkenntnis 100–250 Franken.
3 Für Verfügungen und Dienstleistungen von aussergewöhnlichem Umfang, besonderer Schwierigkeit oder Dringlichkeit kann die ESTV Zuschläge bis zu 50 Prozent der ordentlichen Gebühr erheben.
4 Für die Reproduktion von Dokumenten und Daten nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe e werden die Gebühren nach dem Anhang erhoben.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.