1 Chiunque pratica in Svizzera l’assicurazione sulla vita o l’assicurazione di rendite e di pensioni ha l’obbligo, prima di iniziare la sua attività, di dichiararsi spontaneamente all’AFC; la dichiarazione può essere collegata con quella richiesta per la tassa di bollo sulle quietanze dei premi d’assicurazione.
2 La dichiarazione delle compagnie d’assicurazione concessionarie menzionerà: il nome (ditta) e la sede della compagnia; i rami assicurativi praticati e l’inizio dell’attività.
3 Il capoverso 2 si applica per analogia agli istituti, casse ed altri enti aventi per scopo l’assicurazione per la vecchiaia, l’invalidità, i superstiti o la previdenza sociale, nonché ai datori di lavoro e alle associazioni di categoria professionale che hanno istituzioni di previdenza o d’assicurazione; essi invieranno, con la dichiarazione, gli statuti, il regolamento e ogni altro documento necessario al controllo dell’obbligazione fiscale e, in caso, indicheranno l’assicuratore di gruppo.
4 Le modificazioni sopravvenute dopo l’inizio dell’attività relativamente ai fatti da dichiarare o ai giustificativi da inviare conformemente ai capoversi 2 e 3, in particolare la partecipazione di nuovi assicuratori di gruppo, devono essere dichiarate spontaneamente all’AFC.
1 Wer im Inlande Lebens-, Renten- oder Pensionsversicherungen übernimmt, hat sich, bevor er mit seinem Vorhaben beginnt, unaufgefordert bei der ESTV anzumelden; die Anmeldung kann mit derjenigen für die Stempelabgabe auf Quittungen für Versicherungsprämien verbunden werden.
2 Die konzessionierten Versicherungsunternehmen haben in der Anmeldung anzugeben: den Namen (die Firma) und den Sitz des Unternehmens; die Versicherungszweige und das Datum der Geschäftsaufnahme.
3 Auf die Anstalten, Kassen und sonstigen Einrichtungen, die der Alters-, Invaliditäts- oder Hinterlassenenversicherung oder -fürsorge dienen, sowie auf Arbeitgeber und Berufsverbände, die Versicherungs- oder Fürsorgeeinrichtungen unterhalten, findet Absatz 2 sinngemässe Anwendung; sie haben mit der Anmeldung die Statuten, Reglemente und alle sonstigen für die Überprüfung der Steuerpflicht erforderlichen Belege einzureichen und gegebenenfalls den Gruppenversicherer zu nennen.
4 Nach Aufnahme der Geschäftstätigkeit eintretende Änderungen an den gemäss den Absätzen 2 und 3 zu meldenden Tatsachen und einzureichenden Belegen, insbesondere neue Gruppenversicherer, sind unaufgefordert der ESTV zu melden.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.