1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debitorio e che non costituisce rimborso del debito in capitale.
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13 Abrogato dal n. I dell’O del 22 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2994). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.
1 Steuerbarer Ertrag von Obligationen, Serienschuldbriefen, Seriengülten und Schuldbuchguthaben sowie von Kundenguthaben ist jede auf dem Schuldverhältnis beruhende geldwerte Leistung an den Gläubiger, die sich nicht als Rückzahlung der Kapitalschuld darstellt.
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13 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 22. Nov. 2000, mit Wirkung seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2994). Siehe die UeB dieser Änd. am Schluss des Textes.
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