Ordinanza del 23 agosto 2017 sul trattamento dei dati personali nell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (Ordinanza sul trattamento dei dati nell’UDSC, OTDD)
Verordnung vom 23. August 2017 über die Bearbeitung von Personendaten im Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (Datenbearbeitungsverordnung für das BAZG, DBZV)
1 Per incarico dell’UDSC, i sistemi d’informazione basati sul trattamento elettronico dei dati sono gestiti come applicazioni autonome oppure sulla piattaforma burotica da parte dell’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT). Quest’ultimo è responsabile del funzionamento di tali sistemi.
2 Se gli stessi dati sono trattati da diversi uffici dell’UDSC, i rispettivi sistemi d’informazione possono essere interconnessi, sempre che ciò sia necessario ai fini di un trattamento efficiente dei dati.
1 Die Informationssysteme mittels elektronischer Datenverarbeitung werden als eigenständige Applikationen oder auf der Plattform der Büroautomation im Auftrag des
2 Werden gleiche Daten von verschiedenen Stellen des
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