1 Le merci di cui all’articolo 3 capoverso 1, importate nel regime di perfezionamento attivo, devono essere dichiarate per l’immissione in libera pratica. I tributi doganali sono restituiti se i prodotti perfezionati, contenenti merci di cui all’articolo 3 capoverso 1, sono dichiarati nel regime d’esportazione.
2 La restituzione deve essere chiesta già nella dichiarazione doganale d’esportazione. Per la restituzione occorre inoltre presentare all’ Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)4 una domanda scritta entro 13 mesi dalla prima esportazione delle merci.5
3 La domanda deve comprendere le esportazioni nell’intervallo da uno a 12 mesi.
4 Per la restituzione l’UDSC può chiedere la presentazione di decisioni d’imposizione. Queste devono essere state emanate in correlazione temporale con il periodo della domanda.6
4 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 14 feb. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 787).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 14 feb. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 787).
1 Die Waren nach Artikel 3 Absatz 1, die zur aktiven Veredelung eingeführt werden, müssen zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr angemeldet werden. Die Zollabgaben werden rückerstattet, wenn Veredelungserzeugnisse, die Waren nach Artikel 3 Absatz 1 enthalten, zum Ausfuhrverfahren angemeldet werden.
2 Die Rückerstattung muss bereits in der Zollanmeldung für die Ausfuhr beantragt werden. Für die Rückerstattung muss zusätzlich ein schriftliches Gesuch innerhalb von dreizehn Monaten nach der ersten Warenausfuhr das
3 Das Gesuch muss die Ausfuhren von einem bis zu zwölf Monaten umfassen.
4 Das
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5 Fassung gemäss Ziff. I der V des EFD vom 14. Febr. 2012, in Kraft seit 1. März 2012 (AS 2012 787).
6 Fassung gemäss Ziff. I der V des EFD vom 14. Febr. 2012, in Kraft seit 1. März 2012 (AS 2012 787).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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