(art. 87 cpv. 3 LD; art. 221d OD)23
1 Prima di procedere alla vendita dei titoli depositati, l’UDSC fissa un termine per il pagamento del debito doganale.
2 La vendita di titoli è ammessa soltanto se:
3 La vendita di titoli viene effettuata dalla Banca nazionale svizzera su ordine dell’UDSC.
4 Per il rimanente si applica per analogia l’articolo 25.
23 Nuovo testo del rimando giusta il n. I dell’O del DFF del 27 giu. 2012, in vigore dal 1° ago. 2012 (RU 2012 3845).
(Art. 87 Abs. 3 ZG; Art. 221d ZV)22
1 Das
2 Der Verkauf von Wertpapieren ist nur zulässig, wenn:
3 Der Verkauf der Wertpapiere erfolgt auf Anordnung des
4 Im Übrigen gilt Artikel 25 sinngemäss.
22 Fassung des Verweises gemäss Ziff. I der V des EFD vom 27. Juni 2012, in Kraft seit 1. Aug. 2012 (AS 2012 3845).
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