(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD)
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)8 è abilitato a verificare il registro del bestiame durante il pascolo transfrontaliero.
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 19 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3681).
8 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
(Art. 43 Abs. 1 Bst. a ZG; Art. 119 Abs. 2 ZV)
Das
6 Fassung gemäss Ziff. I der V des EFD vom 19. Okt. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 3681).
7
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.