L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini2 e l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici trasmettono all’UFAE, su richiesta, le informazioni di cui dispongono sull’importazione di merci di cui all’articolo 1.
2 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).
Das
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.