Entro 10 giorni dal ricevimento della notifica di cui all’articolo 42, l’UFAE o l’impresa terza comunica all’ufficio d’esecuzione l’esistenza di un credito derivante da una garanzia concessa o di un diritto di pegno sulla scorta obbligatoria nonché sulle eventuali pretese di risarcimento del proprietario della scorta obbligatoria.
Das BWL oder das Drittunternehmen teilt dem Betreibungsamt innerhalb von 10 Tagen nach Eingang der Meldung nach Artikel 42 mit, dass eine Forderung aus einer Garantieverpflichtung oder ein Pfandrecht am Pflichtlager sowie an allfälligen Ersatzansprüchen des Pflichtlagerhalters besteht.
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