531.11 Ordinanza del 10 maggio 2017 sull'approvvigionamento economico del Paese (OAEP)
531.11 Verordnung vom 10. Mai 2017 über die wirtschaftliche Landesversorgung (VWLV)
Art. 41 Obbligo di notifica del proprietario della scorta obbligatoria
Il proprietario della scorta obbligatoria notifica senza indugio all’ufficio d’esecuzione che le sue merci sottostanno al regime delle scorte obbligatorie se:
- a.
- le merci della scorta obbligatoria o le pretese di risarcimento sono pignorate nell’ambito di un’esecuzione in via di pignoramento;
- b.
- è stato notificato il precetto esecutivo nell’ambito di un’esecuzione in via di realizzazione del pegno costituito su merci della scorta obbligatoria o su pretese di risarcimento.
Art. 41 Meldepflicht des Pflichtlagerhalters
Der Pflichtlagerhalter meldet dem Betreibungsamt die Pflichtlagerbindung unverzüglich, wenn:
- a.
- bei Betreibung auf Pfändung seine Pflichtlagerwaren oder Ersatzansprüche gepfändet werden;
- b.
- bei Betreibung auf Pfandverwertung von Pflichtlagerwaren oder Ersatzansprüchen der Zahlungsbefehl zugestellt wird.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.