Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 53 Approvvigionamento economico
Landesrecht 5 Landesverteidigung 53 Wirtschaftliche Landesversorgung

531 Legge federale del 17 giugno 2016 sull'approvvigionamento economico del Paese (Legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP)

531 Bundesgesetz vom 17. Juni 2016 über die wirtschaftliche Landesversorgung (Landesversorgungsgesetz, LVG)

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Art. 61 Cooperazione internazionale

1 Per garantire l’approvvigionamento economico del Paese, il Consiglio federale può concludere trattati internazionali riguardanti:

a.
lo scambio di informazioni e la cooperazione;
b.
la partecipazione a consessi internazionali che si adoperano per la sicurezza dell’approvvigionamento;
c.
la preparazione, l’impiego e il coordinamento di misure per far fronte a crisi di approvvigionamento.

2 Per adempiere obblighi internazionali, il Consiglio federale può prendere misure di intervento economico anche se in Svizzera non è sopraggiunta o non è imminente alcuna situazione di grave penuria.

Art. 61 Internationale Zusammenarbeit

1 Der Bundesrat kann zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Landesversorgung völkerrechtliche Verträge abschliessen über:

a.
den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit;
b.
die Mitwirkung in internationalen Gremien zur Versorgungssicherheit;
c.
die Vorbereitung, den Einsatz und die Koordination von Massnahmen zur Bewältigung von Versorgungskrisen.

2 Er kann zur Erfüllung internationaler Verpflichtungen auch wirtschaftliche Interventionsmassnahmen ergreifen, wenn im Inland keine Mangellage droht oder besteht.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.