Se le imprese non sono in grado, o lo sono solo parzialmente, di costituire scorte di beni d’importanza vitale, la Confederazione può costituire scorte proprie.
Sind die Unternehmen nicht oder nur beschränkt in der Lage, Vorräte an lebenswichtigen Gütern anzulegen, so kann der Bund eigene Vorräte anlegen.
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