1 Le merci depositate a titolo di scorta obbligatoria devono essere di proprietà del depositario della scorta obbligatoria.
2 Le merci su cui terzi hanno diritti di proprietà possono essere integrate in una scorta obbligatoria unicamente se tutti gli aventi diritto si obbligano solidalmente nei confronti della Confederazione e, all’occorrenza, nei confronti del mutuante.
1 Pflichtlagerwaren müssen im Eigentum des Pflichtlagerhalters sein.
2 Waren, an denen Dritte Eigentumsansprüche haben, können nur in Pflichtlager gehalten werden, wenn sich alle Berechtigten gegenüber dem Bund und allenfalls gegenüber dem Darlehensgeber solidarisch verpflichten.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.