Diritto nazionale 5 Difesa nazionale in generale 52 Protezione della popolazione e protezione civile
Landesrecht 5 Landesverteidigung 52 Bevölkerungs- und Zivilschutz

520.11 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi)

520.11 Verordnung vom 11. November 2020 über den Zivilschutz (Zivilschutzverordnung, ZSV)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 2 Definizioni

1 È dichiarato abile al servizio di protezione civile chiunque dal punto di vista medico soddisfa fisicamente, intellettualmente e psichicamente le esigenze del servizio di protezione civile.

2 È dichiarato abile a prestare servizio di protezione civile chiunque è dichiarato abile al servizio di protezione civile e dal punto di vista medico è in grado di prestare un servizio di protezione civile imminente.

Art. 2 Begriffe

1 Wer aus medizinischer Sicht körperlich, intellektuell und psychisch den Anforderungen des Schutzdienstes genügt, gilt als schutzdiensttauglich.

2 Wer schutzdiensttauglich und aus medizinischer Sicht in der Lage ist, einen bevorstehenden Schutzdienst zu leisten, gilt als schutzdienstfähig.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.