1 La Confederazione provvede a coordinare le attività delle organizzazioni partner e ad assicurare la collaborazione di queste ultime con le altre autorità e gli altri enti del settore della politica di sicurezza.
2 Il Consiglio federale stabilisce le misure che devono essere adottate a protezione dei beni culturali nel settore delle costruzioni e delle relative installazioni nella prospettiva di eventi maggiori, catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati.
3 Il Consiglio federale adotta misure volte a rafforzare la protezione della popolazione in caso di conflitti armati.
1 Der Bund sorgt für die Koordination der Tätigkeiten der Partnerorganisationen sowie für deren Zusammenarbeit mit den anderen Behörden und Stellen im Bereich der Sicherheitspolitik.
2 Der Bundesrat regelt, welche Massnahmen zum Schutz von Kulturgütern in den Bereichen Bauten und Einrichtung von Bauten im Hinblick auf Grossereignisse, Katastrophen, Notlagen und bewaffnete Konflikte getroffen werden müssen.
3 Er trifft Massnahmen zur Verstärkung des Bevölkerungsschutzes für den Fall von bewaffneten Konflikten.
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