(art. 40 cpv. 4 LArm)
1 L’imposizione doganale è retta dalle disposizioni della legislazione doganale.
2 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) comunica all’autorità che rilascia autorizzazioni lo scarico completo delle autorizzazioni per l’introduzione di armi nel territorio svizzero. Su richiesta, fornisce a tale autorità informazioni sull’introduzione di armi nel territorio svizzero.
3 Se nel corso di controlli constata infrazioni secondo l’articolo 33 LArm, l’UDSC nega il proseguimento del viaggio e si rivolge alla competente polizia cantonale.
4 Se l’intervento della polizia cantonale non è opportuno o possibile, l’UDSC, d’intesa con la polizia, stende il verbale di accertamento e lo trasmette, insieme agli oggetti sequestrati, al competente giudice istruttore per l’apertura di un procedimento penale.
149 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
(Art. 40 Abs. 4 WG)
1 Die Zollveranlagung richtet sich nach den Bestimmungen der Zollgesetzgebung.
2 Das
3 Werden bei Kontrollen Widerhandlungen nach Artikel 33 WG festgestellt, so verweigert das
4 Ist der Beizug der kantonalen Polizei nicht zweckmässig oder nicht möglich, so erstellt das
149
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.