1 Lo Stato maggiore dell’esercito è competente per la pianificazione militare globale. In tal sede tiene conto, tra l’altro, dei principi del Consiglio federale per la politica d’armamento del DDPS.
2 Tra i compiti dello Stato maggiore dell’esercito figurano segnatamente:
- a.
- l’esecuzione della verifica di necessità e di economicità, il rilevamento del fabbisogno e la relativa comunicazione al servizio d’acquisto centrale competente;
- b.
- la valutazione continua dei sistemi introdotti nell’esercito sotto il profilo della prontezza materiale, dell’efficacia e dell’utilità per l’esercito;
- c.
- il conferimento dei mandati per la messa fuori servizio del materiale dell’esercito non più necessario.
3 Lo Stato maggiore dell’esercito stabilisce se siano necessarie prove presso la truppa nel quadro di mandati e progetti d’acquisto.
4 Per prova presso la truppa si intende la determinazione e la convalida, in un processo di verifica a sé stante, unitamente alla truppa in qualità di rappresentante degli utenti, dei requisiti specifici o dei criteri di aggiudicazione per l’acquisto di materiale dell’esercito.