1 I militari che desiderano depositare il loro equipaggiamento personale o parti di esso inoltrano una domanda scritta debitamente motivata, allegando il libretto di servizio, al comandante di circondario competente.
2 Il comandante di circondario decide sulla base delle motivazioni contenute nella domanda se per il deposito viene riscossa una tassa o se è gratuito.
3 L’equipaggiamento personale deve essere depositato presso un punto di ristabilimento della BLEs. Viene eseguito un controllo degli oggetti d’equipaggiamento depositati.
4 Le spese di viaggio e di trasporto sono a carico del militare.
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3 Die persönliche Ausrüstung ist in einer Retablierungsstelle der LBA zu hinterlegen. Über die hinterlegten Ausrüstungsgegenstände wird eine Kontrolle geführt.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.