Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 62 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare
del 3 febbraio 19951,
ordina:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.