512.271.1 Ordinanza del DDPS del 21 marzo 2022 concernente i membri del servizio di volo militare (OMSVM)
512.271.1 Verordnung des VBS vom 21. März 2022 über die Angehörigen des militärischen Flugdienstes (VAmFD)
Art. 2 Ottenimento del brevetto
1 Ottengono il brevetto:
- a.
- i piloti militari di professione, dopo aver assolto con successo la scuola per piloti delle Forze aeree;
- b.
- gli operatori di bordo di professione, gli operatori di bordo di milizia nonché gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia e gli operatori di ricognitori telecomandati di professione, dopo aver assolto con successo l’istruzione tecnica;
- c.
- gli ufficiali di milizia degli esploratori paracadutisti durante la scuola ufficiali, con servizio pratico nonché i sottufficiali di milizia degli esploratori paracadutisti, dopo aver assolto con successo il servizio pratico;
- d.
- gli ufficiali e i sottufficiali di professione con istruzione specialistica di esploratori paracadutisti nonché i membri del DEE 10, dopo aver assolto con successo l’istruzione in caduta libera.
2 Chi adempie i requisiti, riceve un attestato (brevetto). È autorizzato a portare il corrispondente distintivo di specialista della propria organizzazione.
Art. 2 Brevetierung
1 Brevetiert werden:
- a.
- Berufsmilitärpiloten und Berufsmilitärpilotinnen nach erfolgreichem Abschluss der Pilotenschule der Luftwaffe;
- b.
- Berufsbordoperateure und Berufsbordoperateurinnen, Milizbordoperateure und Milizbordoperateurinnen sowie Miliz- und Berufsdrohnenoperateure und Miliz- und Berufsdrohnenoperateurinnen nach erfolgreichem Abschluss der technischen Ausbildung;
- c.
- Milizfallschirmaufklärer- und Milizfallschirmaufklärerinnen-Offiziere während der Offiziersschule mit praktischem Dienst sowie Milizfallschirmaufklärer- und Milizfallschirmaufklärerinnen-Unteroffiziere nach erfolgreichem Abschluss des praktischen Dienstes;
- d.
- Berufsoffiziere und Berufsunteroffiziere mit Fachausbildung für Fallschirmaufklärer oder Fallschirmaufklärerin sowie Angehörige des AAD 10 nach erfolgreichem Abschluss der militärischen Freifallausbildung.
2 Die Brevetierten erhalten einen Ausweis (Brevet). Sie sind berechtigt, das entsprechende Spezialistenabzeichen ihrer Organisation zu tragen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.