(art. 43 cpv. 1 LM)
I giorni di viaggio necessari alle persone soggette all’obbligo di leva e ai militari che, per poter entrare in servizio all’ora fissata, devono mettersi in viaggio dal loro domicilio alla vigilia del giorno dell’entrata in servizio o che possono raggiungere normalmente il loro domicilio soltanto il giorno successivo al licenziamento sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione.
(Art. 43 Abs. 1 MG)
Stellungspflichtigen und Angehörigen der Armee, die am Vortag von ihrem Wohnort abreisen müssen, um zur festgesetzten Zeit einrücken zu können, oder den Wohnort erst am Tage nach der Entlassung ordentlich erreichen können, werden diese Reisetage an die Ausbildungsdienstpflicht angerechnet.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.