Il Consiglio federale autorizza le misure soggette ad autorizzazione.
Der Bundesrat genehmigt bewilligungspflichtige Massnahmen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.