1 Gli organi e le persone competenti rendono accessibili mediante procedura di richiamo i dati dei sistemi d’informazione per i simulatori agli organi e alle persone seguenti:
2 Gli organi e le persone competenti comunicano i dati dei sistemi d’informazione per i simulatori:
1 Die zuständigen Stellen und Personen machen die Daten der Informationssysteme von Simulatoren folgenden Stellen und Personen durch Abrufverfahren zugänglich:
2 Sie geben die Daten der Informationssysteme von Simulatoren bekannt:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.