1 Se in occasione della determinazione del confine nazionale sono interessati in misura rilevante zone protette, inventari di protezione o opere pubbliche, segnatamente strade nazionali o centrali elettriche, la partecipazione dei competenti servizi specializzati della Confederazione è garantita mediante:
2 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e il DDPS presentano congiuntamente al Consiglio federale la proposta in vista della conclusione di un accordo di diritto internazionale pubblico relativo alla determinazione del confine nazionale.
1 Sind durch die Festlegung der Landesgrenze Schutzgebiete, Schutzinventare oder öffentliche Werke, insbesondere Nationalstrassen oder Kraftwerke, in erheblicher Weise betroffen, so wird die Mitwirkung der zuständigen Fachstellen des Bundes gewährleistet durch:
2 Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) und das VBS stellen gemeinsam dem Bundesrat den Antrag zum Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrags über die Festlegung der Landesgrenze.
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