1 Sono competenti per decidere in prima istanza sulle pretese di carattere pecuniario:
- a.
- la Segreteria generale del DDPS nei casi che concernono:
- 1.
- le domande di risarcimento di terzi secondo gli articoli 134–136 LM, sempre che non sia competente un altro ufficio,
- 2.
- le domande di risarcimento per danni cagionati da militari a veicoli dell’esercito (veicoli a motore o biciclette) e a natanti militari secondo l’articolo 139 capoverso 1 LM,
- 3.
- le indennità per la perdita o il danneggiamento di oggetti di proprietà di militari secondo l’articolo 137 LM,
- 4.
- i diritti di regresso nei confronti di militari secondo l’articolo 138 LM, sempre che non sia competente un altro ufficio;
- b.
- il Comando Istruzione nei casi che concernono:
- 1.
- le controversie concernenti il tiro fuori del servizio, le attività della truppa fuori del servizio e le indennità delle associazioni mantello,
- 2.
- le pretese dei Cantoni o di organizzazioni private concernenti l’istruzione tecnica premilitare nonché i sussidi della Confederazione a organizzazioni private e le domande di rimborso avanzate dalla Confederazione;
- c.
- il Comando Operazioni nei casi che concernono:
- 1.
- le domande di risarcimento per danni cagionati da militari a aeromobili,
- 2.
- le pretese della Confederazione o contro di essa in relazione con la selezione degli aspiranti all’attività di pilota militare, pilota militare di professione, istruttore di volo o esploratore paracadutista,
- 3.
- i premi, le indennità e i supplementi ai militari nel servizio di volo militare;
- d.
- la BLEs nei casi che concernono:
- 1.
- il soldo, le trattenute sul soldo, le indennità di viaggio e altre indennità dei militari in servizio,
- 2.
- le pretese della Confederazione o contro di essa connesse agli obblighi dei Comuni e dei privati concernenti l’alloggio e la sussistenza della truppa o altre prestazioni a favore della truppa,
- 3.
- le domande di risarcimento per la tenuta irregolare della contabilità e la vigilanza insufficiente sulla stessa,
- 4.
- le spese per i funerali di militari deceduti,
- 5.
- le domande di risarcimento dovute alla perdita e allo sperpero di munizione o esplosivi e del loro materiale d’imballaggio,
- 6.
- le domande di risarcimento riguardanti la perdita, il danneggiamento e la manutenzione insufficiente dell’equipaggiamento personale nonché del rimanente equipaggiamento dell’esercito, sempre che non sia competente un altro ufficio,
- 7.
- la restituzione o l’acquisto di oggetti dell’equipaggiamento personale,
- 8.
- le domande di risarcimento riguardanti il danneggiamento e la manutenzione insufficiente di edifici e installazioni, nonché le perdite di materiale sulle piazze d’armi e di tiro cantonali e federali,
- 9.
- le pretese riguardanti la consegna di veicoli,
- 10.
- le pretese riguardanti il noleggio di mezzi telematici,
- 11.
- le pretese concernenti la cura sanitaria di militari ammalati o infortunati,
- 12.
- le pretese concernenti il noleggio, la perdita o il danneggiamento di materiale sanitario o installazioni sanitarie,
- 13.
- le pretese di militari riguardanti la vendita e l’utilizzo di animali dell’esercito nonché la cura di animali dell’esercito ammalati o feriti,
- 14.
- le domande di risarcimento per la perdita, il danneggiamento e la manutenzione insufficiente di materiale speciale nonché di infrastrutture permanenti delle Forze aeree,
- 15.
- la consegna di cavalli dell’esercito di proprietà della Confederazione per lo sport, le attività fuori del servizio e manifestazioni speciali;
- e.
- l’Ufficio federale dell’armamento, nei casi che concernono le domande di risarcimento riguardanti la perdita, il danneggiamento e la manutenzione insufficiente di materiale delle opere e di immobili militari, sempre che non sia competente un altro ufficio;
- f.
- l’Ufficio federale di topografia nei casi che concernono la fatturazione delle carte date in prestito alla truppa e non restituite.
2 Quando contro un militare sono in corso più azioni di risarcimento che fanno però parte dello stesso caso, decide globalmente un unico ufficio. Gli uffici interessati si accordano sulla competenza.
3 In caso di dubbio o di disaccordo degli uffici interessati, il DDPS designa l’ufficio competente per la decisione di prima istanza.
4 La Segreteria generale del DDPS può delegare, mediante istruzioni particolari, il disbrigo di casi di danno di scarsa entità alle unità amministrative del DDPS o alla truppa.