1 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare assolvono corsi di ripetizione annuali. Questi vengono di regola prestati nella formazione in cui gli interessati sono incorporati.
2 La truppa presta sei corsi di ripetizione di tre settimane.
3 Il Consiglio federale stabilisce il numero e la durata dei corsi di ripetizione per le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare con funzioni chiave, i sottufficiali, i sottufficiali superiori e gli ufficiali. Tiene conto in particolare delle esigenze in materia di istruzione, della prontezza di impiego e delle risorse disponibili.
4 Se particolari esigenze in materia di istruzione lo impongono, il Consiglio federale può prevedere corsi di ripetizione più brevi o corsi di ripetizione a giornata.
116 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
1 Die Militärdienstpflichtigen leisten jährlich Wiederholungskurse. Diese werden in der Regel in den Formationen geleistet, in denen die Pflichtigen eingeteilt sind.
2 Die Mannschaft leistet sechs dreiwöchige Wiederholungskurse.
3 Der Bundesrat legt Anzahl und Dauer der Wiederholungskurse für Militärdienstpflichtige mit Schlüsselfunktionen, Unteroffiziere, höhere Unteroffiziere und Offiziere fest. Er berücksichtigt dabei insbesondere die Ausbildungsbedürfnisse, die Einsatzbereitschaft und die verfügbaren Ressourcen.
4 Er kann bei besonderen Ausbildungsbedürfnissen kürzere Wiederholungskurse oder die tageweise Leistung des Wiederholungskurses vorsehen.
111 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 4277, 2017 2297; BBl 2014 6955).
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