Entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza le detenzioni di animali esistenti devono essere adeguate alle disposizioni della presente ordinanza.
Bestehende Tierhaltungen müssen innerhalb von 2 Jahren ab Inkrafttreten an die Anforderungen dieser Verordnung angepasst werden.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.