Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 45 Protezione della natura, del paesaggio e degli animali
Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 45 Schutz von Natur, Landschaft und Tieren

455.110.1 Ordinanza dell'USAV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

455.110.1 Verordnung des BLV vom 27. August 2008 über die Haltung von Nutztieren und Haustieren

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Art. 14 Settore di foraggiamento nella stabulazione fissa in posta corta

1 Nelle stalle di nuova realizzazione, la parete della mangiatoia rivolta verso l’animale non può superare i 32 cm di altezza, compresi il suo bordo in legno e le eventuali attrezzature rigide montate sopra di esso. La parete della mangiatoia rivolta verso l’animale può superare i 32 cm di altezza se sul bordo vengono montati pannelli flessibili in gomma.

2 Nelle stalle di nuova realizzazione, lo spessore della parete della mangiatoia rivolta verso l’animale non può superare i 15 cm.

3 Nelle stalle di nuova realizzazione, rispetto al livello del giaciglio il fondo della mangiatoia deve trovarsi almeno 10 cm più in alto

4 Nelle stalle di nuova realizzazione, ad un’altezza di 20 cm sopra il livello del giaciglio, tra il lato della mangiatoia rivolto verso l’animale e il suo lato interno opposto ci devono essere almeno 60 cm di spazio libero.

5 Nelle stalle di nuova realizzazione, in nessun punto della mangiatoia la sua profondità può essere superiore a quella misurata ad una distanza di 40 cm dal lato della mangiatoia rivolto verso l’animale.

6 Le rastrelliere per il foraggiamento ad libitum o per bloccare gli animali, montate sopra la mangiatoia, non possono essere utilizzate per impedire agli animali di accedere alla mangiatoia.

Art. 14 Fressbereich bei Anbindehaltung im Kurzstand

1 Die tierseitige Krippenwand darf in neu eingerichteten Ställen inklusive Krippholz und allfälliger darüber angebrachter massiver Einrichtungen nicht höher als 32 cm sein. Flexible Gummilappen dürfen die tierseitige Krippenwand über 32 cm hinaus erhöhen.

2 Die tierseitige Krippenwand darf in neu eingerichteten Ställen nicht dicker als 15 cm sein.

3 Der Krippenboden muss in neu eingerichteten Ställen mindestens 10 cm höher sein als das Niveau des Lägers.

4 Die Krippe muss in neu eingerichteten Ställen auf einer Höhe von 20 cm über dem Lägerniveau zwischen tierseitigem Krippenrand und tennseitiger Krippenwand mindestens 60 cm Freiraum haben.

5 Der Krippenboden darf in neu eingerichteten Ställen an keiner Stelle tiefer sein als im Abstand von 40 cm vom tierseitigen Krippenrand.

6 Über der Krippe angebrachte Fressgitter zur Vorratsfütterung oder zum Einsperren der Tiere dürfen nicht zum Aussperren der Tiere aus dem Krippenbereich verwendet werden.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.