Chi offre al pubblico esemplari di specie protette deve fornire per scritto le seguenti informazioni:
Wer Exemplare geschützter Arten öffentlich anbietet, muss folgende Informationen schriftlich angeben:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.