1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2016.
2 L’articolo 8 entra in vigore il 1° gennaio 2017.
1 Diese Verordnung tritt unter Vorbehalt von Absatz 2 am 1. Februar 2016 in Kraft.
2 Artikel 8 tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.