Le prestazioni delle assicurazioni sociali (indennità per perdita di guadagno, assicurazione invalidità, cassa pensioni, assicurazione militare, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia) sono computate sullo stipendio in caso di malattia o infortunio, nonché di gravidanza e maternità. Per il rimanente si applica per analogia la legislazione sul personale federale.
Auf den Lohnanspruch bei Krankheit und Unfall sowie Schwangerschaft und Mutterschaft werden Leistungen der Sozialversicherungen (Erwerbsersatzordnung, Invalidenversicherung, Pensionskasse, Militärversicherung, Unfallversicherung sowie Krankentaggeldversicherung) angerechnet. Im Übrigen gilt das Bundespersonalrecht sinngemäss.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.