Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 43 Documentazione
Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 43 Dokumentation

431.841 Ordinanza del 9 giugno 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA)

431.841 Verordnung vom 9. Juni 2017 über das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister (VGWR)

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Art. 7 Oggetti registrati nel REA

1 Nel REA sono registrati gli oggetti seguenti:

a.
i progetti di costruzione, al più tardi al momento del rilascio dell’autorizzazione edilizia;
b.
tutti gli edifici con le loro entrate (compresi gli indirizzi) e, nel caso degli edifici con uso abitativo, le rispettive abitazioni;
c.
altri oggetti costruiti o altri tipi di progetti di costruzione.

2 Gli edifici progettati e le loro entrate e abitazioni devono essere registrati al più tardi al momento del rilascio dell’autorizzazione edilizia.

3 L’UST definisce nel catalogo delle caratteristiche in quali casi gli oggetti di cui al capoverso 1 sono esonerati dalla registrazione nel REA.

4 Gli oggetti, le costruzioni e le installazioni militari soggetti all’ordinanza del 2 maggio 19905 concernente la protezione delle opere militari non sono registrati nel REA.

Art. 7 Im GWR geführte Objekte

1 Im GWR werden folgende Objekte geführt:

a.
Bauprojekte spätestens beim Erteilen der Baubewilligung;
b.
alle Gebäude sowie ihre Eingänge (einschliesslich der Adressen) und bei Gebäuden mit Wohnnutzung die dazugehörigen Wohnungen;
c.
weitere gebaute Objekte und weitere Arten von Bauprojekten.

2 Geplante Gebäude sowie ihre Eingänge und ihre Wohnungen müssen spätestens beim Erteilen der Baubewilligung geführt werden.

3 Das BFS definiert im Merkmalskatalog, in welchen Fällen Objekte nach Absatz 1 von der Führung im GWR ausgenommen sind.

4 Militärische Objekte, Bauten und Einrichtungen, die der Anlagenschutzverordnung vom 2. Mai 19905 unterstehen, werden im GWR nicht erfasst.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.