415.01 Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)
415.01 Verordnung vom 23. Mai 2012 über die Förderung von Sport und Bewegung (Sportförderungsverordnung, SpoFöV)
Art. 51 Obbligatorietà
Per gli apprendisti che frequentano una formazione professionale di base della durata da due a quattro anni secondo la legge federale del 13 dicembre 200271 sulla formazione professionale, l’insegnamento regolare dell’educazione fisica nelle scuole professionali di base è obbligatorio.
Art. 51 Obligatorium
Für Lernende der zwei- bis vierjährigen beruflichen Grundbildung nach dem Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember 200271 ist der regelmässige Sportunterricht an den Berufsfachschulen obligatorisch.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.