1 La Confederazione riconosce i diplomi di bachelor, master o master di perfezionamento rilasciati dalle scuole universitarie professionali per corsi di studi:
2 Nel caso dei diplomi di cui al capoverso 1, le scuole universitarie professionali possono rilasciare i seguenti titoli protetti:
1 Der Bund anerkennt Bachelor-, Master- und Weiterbildungsmaster-Diplome von Fachhochschulen, wenn das entsprechende Studium:
2 Die Fachhochschulen können für die Diplome nach Absatz 1 folgende geschützte Titel vergeben:
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