1 L’obbligo di pagare le tasse si prescrive in cinque anni dalla data in cui esse sono esigibili.
2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con cui il credito è fatto valere nei confronti della persona tenuta a pagarlo.
1 Die Gebührenforderung verjährt fünf Jahre nach Eintritt der Fälligkeit.
2 Die Verjährung wird durch jede Verwaltungshandlung unterbrochen, mit der die Gebührenforderung bei den Pflichtigen geltend gemacht wird.
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