L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti i messaggi del Consiglio federale del 19 marzo 1906 e del 27 maggio 1908,
decreta:
1. È ratificata la convenzione di divisione conclusa a Zurigo il 28 dicembre 19051 fra i rappresentanti del Governo del Cantone di Zurigo, della Città di Zurigo e del Consiglio federale svizzero, concernente l’accordo definitivo intervenuto fra le tre parti circa il Politecnico federale, con sanzione delle dichiarazioni presentate in seguito dal Consiglio federale al Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo per precisare alcuni punti.
Queste dichiarazioni sono del tenore seguente:
- a.
- La cessione della mobilia dell’edificio principale del Politecnico a favore della Confederazione, prevista nell’articolo 1 numero 3, della convenzione di divisione, non devesi estendere alla mobilia che si trova nei locali finora occupati dall’Università di Zurigo. Quanto alla mobilia comune dell’aula del Politecnico, la divisione viene effettuata in modo che il Cantone di Zurigo riprende ciò che ha fornito. Detta mobilia si compone di 102 sedie usate e di 80 sedie nuove, e di un busto di Gaspare Orelli con piedistallo. Il rimanente resta al Politecnico che ne sopporta le spese.
- b.
- …2
- c.
- L’articolo 4 capoverso 1 della convenzione di divisione è interpretato nel senso che il credito annuale finora accordato dal Cantone di Zurigo, a tenore della convenzione dei 9 giugno, 6 agosto e 30 settembre 18733, per il servizio d’acqua dell’edificio principale, del Politecnico, del fabbricato di chimica annesso e dell’edificio per la sezione d’agricoltura e di selvicoltura, rientra nelle spese di mantenimento del Politecnico e trovasi così compreso nella liquidazione.
- d.
- Dichiarazione relativa al capitolo VI (Disposizioni finali) della convenzione di divisione. Qualora, in virtù di una decisione formale dell’autorità competente, i terreni e gli edifici ceduti gratuitamente alla Confederazione Svizzera dal Cantone di Zurigo a tenore del progetto di convenzione del 28 dicembre 1905 cessassero d’essere utilizzati per il Politecnico, essi saranno resi, con le loro dipendenze ed altri impianti, gratuitamente e come proprietà al Cantone di Zurigo nello stato in cui si troveranno. Se, nell’intervallo, vengono costruiti dalla Confederazione nuovi edifici su detti terreni, questi nuovi edifici diventeranno pure proprietà del Cantone di Zurigo, mediante rimborso del loro valore, che sarà fissato al caso, in via d’arbitrato. Se tali nuovi edifici sono stati costruiti per sostituire parti malandate degli edifici attuali, il valore della parte distrutta dovrà essere dedotto. Nel caso previsto, è garantito al Cantone di Zurigo il diritto di prelazione riguardo al riscatto degli immobili ceduti contro pagamento (ad eccezione della proprietà Seiler).
- e.
- Dichiarazione relativa all’articolo 10 della convenzione di divisione:
Nel caso che le cattedre comuni di mineralogia e di geologia fossero soppresse, il Politecnico si dichiara disposto a cedere all’Università di Zurigo una parte, il più possibilmente considerevole (senza però nuocere alle ricerche ed all’insegnamento del Politecnico) dei doppioni ed altri oggetti della collezione principale, per formare la base d’una nuova collezione usuale di geologia e di mineralogia. La scelta degli oggetti che potranno in tal caso essere ceduti alla Università di Zurigo, verrà esclusivamente fatta dai professori di geologia e di mineralogia che si troveranno allora in carica al Politecnico. - f.
- Dichiarazione relativa all’articolo 11 della convenzione di divisione:
Il diritto di servirsi delle collezioni e degli istituti zoologici del Cantone di Zurigo rimane garantito al Politecnico fintanto che sussisterà la cattedra principale comune. Se la cattedra comune viene soppressa, il Politecnico conserverà il diritto d’utilizzare le collezioni zoologiche del Cantone di Zurigo nel senso dell’articolo 40 della legge federale 7 febbraio 18544 sulla istituzione di un Politecnico federale. - g.
- Si aderisce alla convenzione intervenuta fra il Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo ed il Consiglio municipale della Città per la correzione della Künstlergasse, la quale occuperà un appezzamento di terreno dipendente dal Politecnico (art. 2 n. 3 della convenzione di divisione).
- h.
- Si rinuncia al diritto di prelazione concernente l’area del granaio dell’ospedale, stipulato a favore della Confederazione nell’articolo 5 della convenzione di divisione.
2. Il presente decreto, non avendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.