Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola
Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule

414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF)

414.110 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Gesetz)

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Art. 35aquater Tesoreria

1 L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) amministra nell’ambito della sua tesoreria centrale le liquidità del settore dei PF provenienti da contributi diretti o indiretti della Confederazione. Gli altri fondi possono essere depositati presso l’AFF.

2 L’AFF concede al settore dei PF prestiti a condizioni di mercato per garantirne la solvibilità necessaria allo svolgimento dei suoi compiti.

3 L’AFF e il Consiglio dei PF concordano i particolari in un contratto di diritto pubblico.

92 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 151; FF 2016 2701).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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