Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola
Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule

414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF)

414.110 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Gesetz)

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Art. 25a Limitazione del diritto di voto e ricusazione

1 Durante le sedute del Consiglio dei PF, i membri di cui all’articolo 24 capoversi 1 lettere c e d nonché 3 non hanno diritto di voto in merito:

a.
alla ripartizione dei mezzi finanziari della Confederazione;
b.
alle proposte di nomina dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca;
c.
alla nomina dei membri della Commissione di ricorso dei PF e ad altre decisioni su questioni relative alla Commissione di ricorso dei PF.

2 I membri del Consiglio dei PF di cui all’articolo 24 capoversi 1 lettera c e 3 si ricusano per i seguenti affari:

a.
questioni relative alla sorveglianza secondo l’articolo 25 capoverso 4;
b.
questioni relative alla vigilanza finanziaria secondo l’articolo 35ater.

61 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 603; FF 2020 681).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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