1 Gli istituti di ricerca sono istituti federali autonomi di diritto pubblico, con personalità giuridica.
2 Essi svolgono ricerche nel loro settore d’attività e forniscono prestazioni di natura scientifica e tecnica.
3 Secondo le rispettive possibilità, essi sono a disposizione dei PF e delle università per attività d’insegnamento o ricerca.
1 Die Forschungsanstalten sind autonome öffentlichrechtliche Anstalten des Bundes mit Rechtspersönlichkeit.
2 Sie forschen in ihrem Aufgabenbereich und erbringen wissenschaftliche und technische Dienstleistungen.
3 Sie stehen nach ihren Möglichkeiten Hochschulen für Lehre und Forschung zur Verfügung.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.