Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola
Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule

414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF)

414.110 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Gesetz)

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Art. 17b Durata del rapporto di lavoro

1 Se il contratto di lavoro non è limitato nel tempo, il rapporto di lavoro è di durata indeterminata.

2 Un contratto di lavoro di durata determinata può essere rinnovato più volte per una durata complessiva di:

a.
otto anni al massimo per i professori-assistenti;
b.
sei anni al massimo per gli assistenti e gli assistenti in capo, nonché gli altri impiegati che esercitano una funzione equivalente; in caso di passaggio dall’impiego di assistente a quello di assistente in capo, gli anni di attività come assistente non sono computati;
c.
nove anni al massimo per gli impiegati attivi in progetti d’insegnamento e di ricerca e per le persone che partecipano a progetti finanziati da terzi;
d.
cinque anni al massimo per gli altri impiegati.

3 I termini previsti al capoverso 2 lettere a e b possono, su domanda, essere prorogati in caso di assenza prolungata dovuta a malattia, infortunio, maternità, adozione o altro motivo importante.42

41 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1493; FF 2011 5959).

42 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 603; FF 2020 681).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.