Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola
Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule

414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF)

414.110 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Gesetz)

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Art. 16 Condizioni d’ammissione

1 È ammesso a un PF come studente del primo semestre del ciclo di studi bachelor:

a.
il titolare di un attestato di maturità federale, di un attestato di maturità riconosciuto dalla Confederazione o di un attestato equivalente rilasciato da una scuola media superiore svizzera o del Liechtenstein;
b.
il titolare di un altro diploma riconosciuto dalla Direzione della scuola;
c.
il titolare di un diploma rilasciato da una scuola universitaria professionale svizzera; oppure
d.
chi ha superato un esame d’ammissione.

2 La Direzione della scuola disciplina le condizioni e la procedura d’ammissione per:

a.
accedere a un semestre superiore del ciclo di studi bachelor;
b.
il ciclo di studi master;
c.
il dottorato;
d.
i programmi di perfezionamento accademico;
e.
gli uditori.

28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 15 feb. 2013 (RU 2013 389; FF 2012 2727).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.