Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola
Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule

414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF)

414.110 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Gesetz)

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Art. 14 Membri del corpo insegnante

1 I membri del corpo insegnante insegnano e svolgono ricerche autonomamente nell’ambito del mandato di insegnamento e di ricerca e sotto la propria responsabilità.

2 Su proposta dei PF, il Consiglio dei PF nomina i professori ordinari e straordinari e ne definisce il campo d’insegnamento e di ricerca.

3 Su proposta dei PF, nomina per quattro anni i professori-assistenti. Può rinnovarne il contratto di lavoro finché il rapporto di lavoro ha raggiunto la durata complessiva di cui all’articolo 17b capoverso 2 lettera a. I contratti di lavoro a durata determinata possono essere disdetti secondo la procedura ordinaria.25

4 La Direzione della scuola conferisce la venia legendi e designa i maîtres d’enseignement et de recherche e gli incaricati di corsi.

24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4265; FF 2002 3125).

25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 603; FF 2020 681).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.