Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
visti gli articoli 65 capoverso 1 e 67 della legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale;
visto l’articolo 70 capoverso 2 della legge del 30 settembre 20114 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero,5
ordina:
5 Nuovo testo giusta l’art. 65 cpv. 2 dell'O del 23 nov. 2016 concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4569).
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