1 Le persone che hanno iniziato la formazione di orologiaio indirizzo professionale riparazione e orologiaio indirizzo professionale industriale prima del 1° marzo 2015 la portano a termine in base al diritto anteriore.
2 Le persone che hanno concluso con successo la formazione di orologiaio pratico sono ammesse a frequentare l’anno di approfondimento per orologiaio indirizzo professionale riparazione oppure orologiaio indirizzo professionale industriale fino al 1° gennaio 2018.
3 Chi ripete la procedura di qualificazione con esame finale per orologiaio indirizzo professionale riparazione oppure orologiaio indirizzo professionale industriale entro il 31 dicembre 2020 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore.
Art. 26a20 Disposizioni transitorie della modifica del 22 dicembre 2020
1 Le persone che hanno iniziato la formazione di orologiaio AFC prima della modifica del 22 dicembre 2020 la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2027.
2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per orologiaio AFC entro il 31 dicembre 2027 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.
20 Introdotto dal n. I dell’O della SEFRI del 22 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 36).
1 Lernende, die ihre Bildung als Uhrmacherin oder Uhrmacher Fachgebiet Rhabillage oder Uhrmacherin oder Uhrmacher Fachgebiet Industrie vor dem 1. März 2015 begonnen haben, schliessen sie nach bisherigem Recht ab.
2 Personen mit einem Abschluss als Uhrmacher Praktikerin oder Uhrmacher Praktiker sind bis zum 1. Januar 2018 für das Vertiefungsjahr für Uhrmacherinnen und Uhrmacher im Fachgebiet Rhabillage oder im Fachbereich Industrie zugelassen.
3 Wer das Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung für Uhrmacherin oder Uhrmacher Fachgebiet Rhabillage oder Uhrmacherin oder Uhrmacher Fachgebiet Industrie bis zum 31. Dezember 2020 wiederholt, kann verlangen, nach altem Recht beurteilt zu werden.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.