1 Le persone che hanno iniziato la formazione di elettricista per reti di distribuzione prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2027.
2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per elettricista per reti di distribuzione entro il 31 dicembre 2027 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.
3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16−22) si applicano dal 1° gennaio 2026.
Die Verordnung des SBFI vom 30. Mai 20137 über die berufliche Grundbildung Netzelektrikerin/Netzelektriker mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) wird aufgehoben.
7 [AS 2013 2395; 2017 7331 Ziff. I 142 und II 142]
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