Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola
Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule

412.101.221.94 Ordinanza della SEFRI del 20 dicembre 2022 sulla formazione professionale di base Elettricista per reti di distribuzione con attestato federale di capacità (AFC)

412.101.221.94 Verordnung des SBFI vom 20. Dezember 2022 über die berufliche Grundbildung Netzelektrikerin/Netzelektriker mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ)

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Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

1 Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

a.
«lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito di una durata di 16 ore; vale quanto segue:
1.
l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
2.
la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
3.
è ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,
4.
il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative e il colloquio professionale della durata di 30 minuti con le ponderazioni seguenti:

Voce

Campi di competenze operative

Ponderazione

1

Preparazione di lavori sulle infrastrutture di rete

Costruzione di infrastrutture di rete

Montaggio, collegamento e smontaggio di componenti di infrastruttura di rete

Manutenzione e riparazione di infrastrutture di rete

Conclusione di lavori di infrastruttura di rete

80 %

2

Colloquio professionale

20 %

b.
«cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20066 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

Art. 17 Gegenstand

In den Qualifikationsverfahren ist nachzuweisen, dass die Handlungskompetenzen nach Artikel 4 erworben worden sind.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.