Ordinanza della SEFRI del 16 agosto 2021 sulla formazione professionale di base Impiegata di commercio / Impiegato di commercio con attestato federale di capacità (AFC)
Verordnung des SBFI vom 16. August 2021 über die berufliche Grundbildung Kauffrau/Kaufmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ)
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2 Gli articoli da 21 a 27 entrano in vigore il 1° gennaio 2026.
1 Diese Verordnung tritt unter Vorbehalt von Absatz 2 am 1. Januar 2023 in Kraft.
2 Die Artikel 21–27 treten am 1. Januar 2026 in Kraft.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.