1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione degli operatori informatici AFC è composta da:
- a.
- 5–7 rappresentanti di «ICT Formazione professionale Svizzera»;
- b.
- due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
- c.
- almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.
2 Per la composizione vale inoltre quanto segue:
- a.
- si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
- b.
- le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.
3 La Commissione si autocostituisce.
4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:
- a.
- verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, la presente ordinanza, il piano di formazione e i moduli in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
- b.
- se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede a «ICT Formazione professionale Svizzera» di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
- c.
- se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione o dei moduli, presenta a «ICT Formazione professionale Svizzera» una proposta di adeguamento del piano di formazione o dei moduli;
- d.
- esprime un parere:
- 1.
- riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti,
- 2.
- riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale;
- e.
- garantisce la comparabilità a livello svizzero dei controlli delle prestazioni dei moduli delle competenze informatiche svolti presso le scuole professionali e durante i corsi interaziendali. I relativi costi sono sostenuti dai Cantoni come parte della procedura di qualificazione.