412.101.221.04 Ordinanza della SEFRI dell' 8 dicembre 2016 sulla formazione professionale di base Operatrice di linee di produzione/Operatore di linee di produzione con attestato federale di capacità (AFC)
412.101.221.04 Verordnung des SBFI vom 8. Dezember 2016 über die berufliche Grundbildung Anlagenführerin/Anlagenführer mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ)
Art. 27 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2017.
Art. 27 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Februar 2017 in Kraft.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.