412.101.220.76 Ordinanza della SEFRI del 20 luglio 2022 sulla formazione professionale di base nel campo professionale «tecnica della costruzione» con certificato federale di formazione pratica (CFP)
412.101.220.76 Verordnung des SBFI vom 20. Juli 2022 über die berufliche Grundbildung im Berufsfeld «Gebäudetechnik» mit eidgenössischem Berufsattest (EBA)
Art. 19 Ammissione
È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:
- a.
- secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b.
- in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
- c.
- al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
- 1.
- ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
- 2.
- ha svolto almeno tre anni di tale esperienza professionale nel campo della professione prescelta all’interno del campo professionale «Tecnica della costruzione» di livello CFP, e
- 3.
- rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.
Art. 18 Leistungsdokumentation in den überbetrieblichen Kursen
1 Die Anbieter der überbetrieblichen Kurse dokumentieren die Leistungen der Lernenden in Form je eines Kompetenznachweises für die Kurse 1, 3 und 4.
2 Die Kompetenznachweise werden in Noten ausgedrückt. Diese fliessen ein in die Berechnung der Erfahrungsnote.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.